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Co-produzione in Europa. Trattati cinematografici multinazionali e bilaterali

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- E’ spesso complicato per una casa di produzione prendersi carico da sola dell’intera produzione di un film in termini finanziari e di mole di lavoro. Questo articolo spiega come trovare soluzioni ed accedere alla coproduzione finanziaria, alle sovvenzioni nazionali e agli accordi bilaterali tra due paesi.

Trattati bilaterali per paese

Introduzione

I finanziamenti per il cinema possono costituire una questione difficile, specialmente per le piccole case di produzione (le quali rappresentano la fetta più grande dell’industria cinematografica europea) che realizzano un film ogni anno o due, e a volte persino meno. Sovente è complicato per una casa di produzione prendersi carico da sola dell’intera produzione di un film in termini finanziari e di mole di lavoro. Una coproduzione genera invece un insieme di competenze creative e tecniche e al contempo consente di condividere i rischi e di portare maggiori risorse finanziarie al progetto. Ma cosa accade se persino nel migliore degli scenari nazionali diventa impossibile finanziare il film esclusivamente nei confini nazionali? O cosa se a causa del protagonista del film è richiesta l’intervento di un produttore straniero? Inoltre, è tempo di andare alla ricerca di sinergie, e di soluzioni all’estero; sia attraverso una coproduzione finanziaria, sia con una cosiddetta “coproduzione naturale”.

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2. Coproduzione e nazionalità

Il concetto di coproduzione è direttamente collegato all’idea di nazionalità di un film. Un produttore ha bisogno di ottenere un certificato di nazionalità per il suo film, rilasciato dal corrispondente ente amministrativo del suo paese, per avere accesso al maggior numero di incentivi pubblici nazionali, così come per determinare la quota per il grande e il piccolo schermo per film nazionali, istituita in molti Paesi europei.

Le diverse leggi nazionali del cinema tradizionalmente distinguono tre tipi di Paesi: quelli con cui è stato firmato un accordo di coproduzione, quelli che prendono parte alla Convenzione Europea di coproduzione cinematografica, e gli ultimi senza accordi sottoscritti. Per quest’ultimi le norme che regolano la certificazione di nazionalità in ogni Paese sono piuttosto protettive con le loro rispettive industrie cinematografiche per quanto riguarda il comparto tecnico e artistico, la percentuale di investimenti all’estero, i contenuti culturali nazionali e il contributo al film (lingua, rappresentazione del patrimonio culturale nazionale, ambientazione del film…). Questi elementi sono utilizzati dalle istituzioni cinematografiche per pianificare le loro strategie, limitando la percentuale di artisti e investimenti nazionali, definendo i confini tra la coproduzione di maggioranza e quella di minoranza, abbozzando le regole sul cofinanziamento.
Tali regole sono di solito istituite per limitare l’accesso alle sovvenzioni nazionali (create per proteggere la cultura nazionale) alle produzioni straniere che girano nel Paese in questione, così come ai produttori locali che girano all’estero, in modo tale da metter freno alla fuga di capitali. Allo stesso tempo è inteso a dare libertà di azione per permettere ai produttori nazionali di non rimanere isolati nei loro stessi Paesi.

Anche se ci sono differenze in Europa tra le norme riguardanti questa materia, la filosofia di ognuna di esse è simile, come può essere osservato, ad esempio, nell’articolo 16 dell’Atto di sostegno al cinema Tedesco, nel Testo culturale Britannico o nell’articolo 3 del Decreto Regio Spagnolo 526/2002 sulla coproduzione e il sostegno al cinema.

3. Accordi tra due Paesi Europei

L’accordo bipartisan tra due Paesi rappresenta l’ulteriore passo avanti nella relazione tra due Paesi. Esso prende forma quando due istituzioni nazionali cinematografiche decidono di dar impulso in modo attivo alla cooperazione tra i loro Paesi nel campo della produzione cinematografica. In altri termini, ciò significa allentare le regole vigenti sulla nazionalità del film in modo tale che i produttori possano ottenere più agevolmente il certificato di nazionalità in entrambi i Paesi, nel momento in cui una coproduzione prende vita nei termini di un accordo ad hoc, garantendo l’accesso alle rispettive sovvenzioni nazionali in maniera proporzionale alla partecipazione di ogni coproduttore al progetto.

La sottoscrizione ad un accordo di questo genere non risponde né all’interesse che si può avere in un Paese in veste di potenziale partner strategico – parliamo di Paesi emergenti in campo cinematografico – né alla realtà di un mercato di fertile collaborazione con un Paese per ragioni storiche, geografiche o linguistiche.

Il Regno Unito vanta 7 trattati con la Francia e latri sei membri del Commonwealth (Australia, Canada, India, Jamaica, Nuova Zelanda e Sud Africa). La Francia è invece il Paese con il maggior numero di trattati in assoluto: 45 in tutto il mondo. La Spagna Ha firmato 17 accordi, 7 dei quali con Paesi dell’America Latina e in aggiunta un trattato multinazionale Spagnolo-Latino-Americano. La Germania ha sottoscritto 18 accordi di coproduzione, tra cui il German - French Mini Traitè, il suo fiore all’occhiello che include un fondo per le produzioni cinematografiche tra entrambi i Paesi.

4. La convenzione Europea di coproduzione cinematografica

La convenzione Europea è aperta agli Stati membri del consiglio d’Europa e agli altri Stati che prendono parte alla Convenzione Culturale Europea. Inizialmente venne firmata a Strasburgo nel 1992 da alcuni Paesi, come Svezia, Danimarca e Svizzera, per entrare in vigore due anni più tardi. Entro l’inizio del 2010 quarantadue Paesi avranno ratificato la Convenzione, dopo la firma di Norvegia e Albania nel corso del 2009. Anche se un accordo è un’opzione più appetibile, la Convenzione è un minimo comun denominatore largamente accettato, il che rende più facile che tutta una serie di coproduzioni in Europa riescano a procedere. Essa è uno strumento particolarmente efficace nelle coproduzioni che vedono coinvolti tre produttori da tre diversi Paesi, e può inoltre sostituire un accordo di coproduzione tra due Paesi in caso di assenza dello stesso.

Per saperne di più: qui

5. Elementi comuni di un accordo tra due Paesi

a) Una definizione di “nazionale” e “residente” in ogni Paese.
b) La condivisione di diritti e profitti tra le parti.
c) I diritti di entrata e di dimora per i membri della troupe durante la produzione, così come la valida legislazione sul lavoro.
d) La regolazione su tasse e confini.
e) Il diritto all’intero profitto derivato dai benefici per i film nazionali in entrambi i Paesi.
f) Il trattamento di potenziali coproduttori e cofinanziatori non nazionali in determinate circostanze.
g) La creazione di una commissione mista per garantire l’equilibrio tra i due Paesi durante un dato periodo d tempo (di solito due anni).
h) Il contributo minimo di ciascuna parte, che varia a seconda dell’accordo dal 10% al 30%. Fissa anche la partecipazione minima di altre potenziali soggetti (solitamente il 10%).
i) Il set delle riprese e il posto dove la post produzione deve essere effettuata.
j) Nei trattati tra due Paesi membri della Convenzione Europea, la Convenzione solitamente viene applicata su ciò che il trattato non regola.

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