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4. Finanziamenti statali per la produzione

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La Direzione Generale per il Cinema sostiene la produzione cinematografica nazionale tramite interventi indiretti a lungometraggi e cortometraggi, e interventi diretti quali premi di qualità e contributi sugli incassi.
Le modalità di accesso ai finanziamenti statali per la produzione di lungometraggi sono state regolate dalla legge 4 novembre 1965, n.1213, successivamente integrata ed in parte modificata dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.

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L’entità del finanziamento e la relativa procedura di accesso varia a seconda che il film di produzione nazionale possa essere incluso all’interno delle due categorie che distinguono tra film di produzione nazionale e film di interesse culturale nazionale.

1. I Film di produzione nazionale
Ammettono un intervento statale più ridotto a fronte di una procedura più snella in misura non superiore al 70 per cento del costo preventivato del film su parere vincolante della Commissione per il Credito Cinematografico con alcune variabili collegate alle caratteristiche produttive del film (riprese in Italia o all’estero, utilizzo teatri di posa, ecc.) e limitatamente alla quota di partecipazione italiana per i film realizzati in coproduzione con imprese straniere. Il finanziamento ottenuto dovrà essere restituito integralmente dal produttore, sia pure a tasso agevolato (circa il 5 per cento).

2. I Film di interesse culturale nazionale
A fronte della acquisita qualifica concessa su parere vincolante della Commissione Consultiva per il Cinema, possono fruire :

a) del Fondo di Intervento assistito dal Fondo di Garanzia (di cui alla legge 153/1994). L’interesse culturale può venir richiesto per motivi “artistici e culturali” oppure “artistici e spettacolari” e tali qualità, a giudizio della predetta Commissione, debbono risultare “significative”.
Il fondo di garanzia ha permesso la realizzazione di opere dirette da autori come Nanni Moretti, Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi, Marco Risi, Pasquale Pozzessere, Peter Del Monte, Mario Martone, Pappi Corsicato

b) del Fondo particolare di cui all’art. 28 della legge 1213/1965 (ora modificato dall’articolo 8 della legge 153/1994). Possono usufruire di questo fondo solo opere prime o seconde e deve essere riconosciuto l’interesse culturale nazionale per “rilevanti finalità artistiche e culturali”.
Hanno esordito con questa forma di sostegno al cinema di qualità autori come Bertolucci, Bellocchio, i fratelli Taviani. Lo Stato, dunque, investe su un prodotto culturale, rientrando, in caso di esito positivo, del finanziamento erogato, altrimenti diventa titolare del film prodotto e del suo sfruttamento sul mercato.
Leggi il testo completo della legge sul sito dell’Istituto Luce

In entrambi i casi il finanziamento può venir richiesto nel limite massimo del 90 per cento del costo preventivato del film, residuando però una distinzione in ordine al costo massimo concedibile: per le prime e seconde opere il tetto è predeterminato a lire 2.5 miliardi 1.291,1422 euro mentre per le altre il finanziamento statale può arrivare fino a lire 8 miliardi 4.131.655 euro. Viceversa, il Fondo di Garanzia assiste gli autori esordienti fino al 90 per cento del mutuo erogato, a fronte di una copertura del 70 per cento prevista per i registi già affermati.

A norma di tali leggi, dunque, il produttore di film di lungometraggio è garantito dallo Stato per la restituzione del finanziamento ottenuto, per le percentuali sopra indicate, dovendo coprire in prima persona le quote residue (rispettivamente pari al 10 per cento e al 30 per cento del mutuo erogato), in via prioritaria tramite i proventi di botteghino del film. In ogni caso, per poter accedere ai finanziamenti statali, il capitale sociale versato deve ammontare ad un minimo di 20 mila euro.

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